Art. 13.

      1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a quindici anni e con la multa fino a 30.000 euro per ogni persona»;

          b) al comma 3, dopo le parole: «profitto anche indiretto» sono inserite le seguenti: «promuove, favorisce, organizza o», le parole: «con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:

 

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«con la reclusione da dieci a venticinque anni e con la multa di 30.000 euro»;

          c) al comma 3-bis, lettera a), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

          d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Ai soggetti nei confronti dei quali sussistono gravi indizi in ordine ai reati previsti dal comma 3 è applicata la misura di sicurezza della custodia cautelare in carcere»;

          e) al comma 6, le parole: «da euro 3.500 a euro 5.500» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 6.000 a euro 10.000» e le parole: «da uno a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a trentasei mesi»;

          f) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «delle cose trasportate» sono inserite le seguenti: «nonché al sequestro degli stessi per non più di ventiquattro ore,».